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Igiene e pulizia






           I termini della detergenza
           Igienizzazione\pulizia: uso di detergenti privi di Presidio Medico
           chirurgico.
           Disinfezione: uso di disinfettanti, ovvero prodotti biocidi
           contenenti principi attivi autorizzati come Presidio Medico Chirurgico.
           Sanifi cazione: uso di procedure più ampie di disinfezione (e
           controllo) che riguardano anche la ventilazione, nonché luminosità,
           rumore e salubrità dell’ambiente di lavoro.

          I PRINCIPI ATTIVI

          La circolare del Ministero della Salute
          #5443 del 22/2/20 riporta delle
          indicazioni sui principi attivi più effi caci
          per il trattamento delle superfi ci.



     Termini della detergenza










                                          PEROSSIDO DI IDROGENO (0,5%)
          IPOCLORITO DI SODIO (0,1-0,5%)
          Principio attivo ad azione disinfettante
                                                                           Chiamato anche etanolo, è un liquido
                                          Noto anche come acqua ossigenata, è un
                                          composto chimico con funzione di disinfettante,
                                                                           infi ammabile, volatile e dall’inconfondibile
          che - opportunamente diluito - rientra nella
                                                                           odore. Viene denaturato in modo tale da
          composizione di farmaci da banco per uso topico.  ossidante e agente sbiancante in grado di   ALCOL (62-71%)
          Non può essere utilizzato puro, dal momento   alterare le normali strutture e funzioni delle   renderlo imbevibile e quindi non adatto all’uso
          che è caustico e altamente irritante, quindi viene  biomolecole, esercitando così un'azione   alimentare.. L’etanolo raggiunge il suo massimo
          sempre opportunamente diluito, fi no a ottenere   batteriostatica e debolmente battericida.  potere disinfettante in concentrazioni pari
          concentrazioni più o meno basse, in funzione                     al 60-70%, per questo motivo si consiglia di
    144   dell'uso cui è destinato. L'ipoclorito di sodio                  diluirlo con l’acqua prima dell’utilizzo in quanto
          è il principale componente della candeggina                      la soluzione fi nale favorisce l’eliminazione dei
          (o varechina), il noto prodotto impiegato per                    microbi.
          sbiancare e smacchiare capi d'abbigliamento
          (non colorati) e per detergere e disinfettare
          pavimenti e superfi ci.
           Certifi cazioni
           PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  *                   BIOCIDA *
           Si intendono tutti quei prodotti che vantano in etichetta un'attività    La defi nizione di Biocida è riportata nell'art. 3 del Regolamento UE n.
           riconducibile alle seguenti defi nizioni, indicate nell’articolo 1 del D.P.R.   528/2012 del Parlamento Europeo e del consiglio. Viene defi nito biocida
           392 del 6 ottobre 1998: 1)disinfettanti e sostanze poste in commercio   qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore,
           come germicide o battericide; 2)insetticidi per uso domestico e civile; 3)  contenente o capace di generare, uno o più principi attivi, allo scopo di
           insettorepellenti; 4)topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile. I presidi   distruggere, eliminare e rendere innocuo qualsiasi organismo nocivo, con
           medico-chirurgici, per poter essere immessi in commercio sul mercato   qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fi sica o meccanica. Un articolo
           italiano, devono contenere un principio attivo in revisione secondo il   trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida.
           Regolamento (UE) 528/2012 e devono essere preventivamente autorizzati
           dal Ministero della salute ai sensi del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998
           e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo opportuna valutazione
           della documentazione presentata dai richiedenti/produttori. Una volta
           autorizzati, i prodotti devono riportare in etichetta la dicitura: “Presidio
           Medico-Chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ....."











                                                           *fonte Ministero della Salute  http://www.salute.gov.it/portale/home.html
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