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Igiene e pulizia
I termini della detergenza
Igienizzazione\pulizia: uso di detergenti privi di Presidio Medico
chirurgico.
Disinfezione: uso di disinfettanti, ovvero prodotti biocidi
contenenti principi attivi autorizzati come Presidio Medico Chirurgico.
Sanifi cazione: uso di procedure più ampie di disinfezione (e
controllo) che riguardano anche la ventilazione, nonché luminosità,
rumore e salubrità dell’ambiente di lavoro.
I PRINCIPI ATTIVI
La circolare del Ministero della Salute
#5443 del 22/2/20 riporta delle
indicazioni sui principi attivi più effi caci
per il trattamento delle superfi ci.
Termini della detergenza
PEROSSIDO DI IDROGENO (0,5%)
IPOCLORITO DI SODIO (0,1-0,5%)
Principio attivo ad azione disinfettante
Chiamato anche etanolo, è un liquido
Noto anche come acqua ossigenata, è un
composto chimico con funzione di disinfettante,
infi ammabile, volatile e dall’inconfondibile
che - opportunamente diluito - rientra nella
odore. Viene denaturato in modo tale da
composizione di farmaci da banco per uso topico. ossidante e agente sbiancante in grado di ALCOL (62-71%)
Non può essere utilizzato puro, dal momento alterare le normali strutture e funzioni delle renderlo imbevibile e quindi non adatto all’uso
che è caustico e altamente irritante, quindi viene biomolecole, esercitando così un'azione alimentare.. L’etanolo raggiunge il suo massimo
sempre opportunamente diluito, fi no a ottenere batteriostatica e debolmente battericida. potere disinfettante in concentrazioni pari
concentrazioni più o meno basse, in funzione al 60-70%, per questo motivo si consiglia di
144 dell'uso cui è destinato. L'ipoclorito di sodio diluirlo con l’acqua prima dell’utilizzo in quanto
è il principale componente della candeggina la soluzione fi nale favorisce l’eliminazione dei
(o varechina), il noto prodotto impiegato per microbi.
sbiancare e smacchiare capi d'abbigliamento
(non colorati) e per detergere e disinfettare
pavimenti e superfi ci.
Certifi cazioni
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO * BIOCIDA *
Si intendono tutti quei prodotti che vantano in etichetta un'attività La defi nizione di Biocida è riportata nell'art. 3 del Regolamento UE n.
riconducibile alle seguenti defi nizioni, indicate nell’articolo 1 del D.P.R. 528/2012 del Parlamento Europeo e del consiglio. Viene defi nito biocida
392 del 6 ottobre 1998: 1)disinfettanti e sostanze poste in commercio qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore,
come germicide o battericide; 2)insetticidi per uso domestico e civile; 3) contenente o capace di generare, uno o più principi attivi, allo scopo di
insettorepellenti; 4)topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile. I presidi distruggere, eliminare e rendere innocuo qualsiasi organismo nocivo, con
medico-chirurgici, per poter essere immessi in commercio sul mercato qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fi sica o meccanica. Un articolo
italiano, devono contenere un principio attivo in revisione secondo il trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida.
Regolamento (UE) 528/2012 e devono essere preventivamente autorizzati
dal Ministero della salute ai sensi del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998
e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo opportuna valutazione
della documentazione presentata dai richiedenti/produttori. Una volta
autorizzati, i prodotti devono riportare in etichetta la dicitura: “Presidio
Medico-Chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ....."
*fonte Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/home.html